Questione svincolo nei Dilettanti, il pensiero di Tavecchio

Il presidente della Lega Dilettanti fa chiarezza su posizione dalla LND in merito alla questione sollevata dall'AIC

La questione sollevata dal presidente dell'Associazione italiana calciatori Sergio Campana nel Consiglio Federale del 3 novembre scorso, che ha avuto un seguito nell'interrogazione parlamentare finalizzata alla richiesta di intervento da parte della Commissione Europea, presentata dall'On. Iva Zanicchi e sottoscritta da 33 euro-deputati, in merito al tema dell'abolizione del cosiddetto vincolo sportivo, offre al presidente della Lega Nazionale Dilettanti, nonchˆ© vice presidente vicario della Figc, Carlo Tavecchio, la possibilitˆÊ di fare chiarezza sulla posizione della LND. Il numero uno dei Dilettanti, non condividendo nei toni e nei contenuti l'iniziativa europarlamentare tesa alla verifica della conformitˆÊ della normativa in materia di vincolo sportivo in ambito dilettantistico alla luce del diritto comunitario, con specifico riguardo alla libera circolazione dei cittadini e dei lavoratori, nonchˆ© del diritto della concorrenza, prende posizione e lo fa argomentando punto per punto tutte le questioni legate a questa vicenda. In merito a quanto diramato nel comunicato stampa dell'AIC, dove si legge che "nel caso in cui dovesse persistere l'opposizione della Lega Nazionale Dilettanti nel rivedere la normativa in questione, l'AIC sarà costretta a depositare reclamo scritto alla Commissione europea, avvalendosi di tutti i mezzi a sua disposizione, al fine di giungere all'abolizione del vincolo sportivo", Tavecchio ha sottolineato: "Ritengo inopportuna una simile intimazione, posto che, ogni volta in cui la LND  stata sollecitata sull'argomento, ha sempre manifestato la massima disponibilitˆÊ al dialogo ed alla disamina congiunta delle varie problematiche". "Nel contenuto, mi sembra evidente - ha continuato Tavecchio - come l'interrogazione parlamentare sia stata proposta senza considerare numerosissimi aspetti che depongono a favore della legittimitˆÊ del vincolo in ambito dilettantistico, sia normativi sia fattuali: in particolare, poco calzante risulta il confronto con gli altri stati europei, atteso che anche all'estero esistono forme che consentono ai club dilettantistici di salvaguardare il proprio patrimonio tecnico - sportivo, oltre al fatto che, in terra straniera, i tornei non professionistici hanno rilevanza pressochˆ© locale e determinano investimenti e strutture, da parte di chi vi partecipa, ben inferiore a quelli richiesti ai nostri club dilettantistici". Per non parlare, poi, del regime normativo e fiscale cui sono sottoposti i club di casa nostra, di gran lunga pi articolato e cogente rispetto a quello riservato ai sodalizi sportivi dilettantistici stranieri, meno soggetti a vincoli e restrizioni, con minori responsabilitˆÊ giuridiche, mentre i carichi fiscali e i costi di gestione sono assolutamente imparagonabili. Venendo al nostro ordinamento, "non credo che - ha affermato il presidente della LND - siano stati affrontati nel testo dell'interrogazione argomenti quali la conformitˆÊ del vincolo alla normativa CONI e la tutela dei settori giovanili". Infatti, l'attuale regime regolamentare del tesseramento in ambito dilettantistico risponde perfettamente ai principi informatori delle Federazioni Sportive Nazionali che il CONI ha dettato, da ultimo, con deliberazione n. 1391 del 10 marzo 2009 del Consiglio Nazionale CONI, nei quali, all'art. 12, si legge che "il vincolo sportivo  a tempo determinato. Gli Statuti dovranno prevederne la congrua e ragionevole durata. Le condizioni e le modalità di svincolo sono disciplinate nei regolamenti organici, in relazione alle peculiaritˆÊ delle singole discipline sportive". Si parla di temporaneitˆÊ (oggi, nel calcio, fino ai 25 anni d'etˆÊ), di durata ragionevole (allo stato, nella fattispecie pi prolungata non superiore a 9 anni) e di modalità di svincolo (previste dagli artt. 107-113 Normative Organizzative Interne Federali come, ad esempio, lo svincolo per inattivitˆÊ del calciatore o della società, lo svincolo per il cambio di residenza del calciatore e lo svincolo per la stipulazione di un contratto con qualifica di professionista) in ragione della peculiaritˆÊ delle singole discipline, ma non di assoluta abrogazione. Ulteriormente, "l'abolizione del vincolo - ha ribadito Tavecchio - giˆÊ oggi soggetto a numerose ipotesi di scioglimento, regolamentate dalle NOIF, anche unilaterale (oltre a quella per accordo ex art. 108 NOIF, di diffusissima applicazione), creerebbe rilevanti difficoltˆÊ economiche ai club non professionistici, che trovano dalla formazione degli atleti all'interno dei propri settori giovanili e dal loro lancio in prima squadra, risorse tecniche per primeggiare con la formazione maggiore, con notevole contenimento dei costi di gestione, oltre a ricavare, una tantum, qualche utilitˆÊ laddove il singolo atleta possa meritare palcoscenici maggiori". A tutto ci˜ si deve aggiungere l'ampia disponibilitˆÊ della LND ad affrontare congiuntamente con tutte le componenti, in primis l'AIC, le problematiche del vincolo sportivo  chiaramente dimostrata dalla previsione, a partire dalla stagione 2002/2003, della possibilitˆÊ di decadenza del tesseramento al compimento del 25¡ anno di etˆÊ, "previsione introdotta di concerto con l'AIC e con il benestare della FIGC, che, evidentemente, a distanza di poco pi di un lustro, viene giˆÊ ritenuta eccessivamente pregiudizievole ed anacronistica dal Sindacato". E tutto questo  stato fatto anche per coordinare la normativa federale con quella statuale, oggi perfettamente armonizzate, atteso che l'art. 24, comma 2¡, del codice civile stabilisce che "l'associato pu˜ sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato". L'assunzione del vincolo di tesseramento non costituisce altro che la stipulazione di un rapporto associativo a tempo determinato, che esclude, ove previsto dallo statuto dell'associazione di appartenenza, il recesso ad nutum dei propri membri. In tale contesto, ed a completamento del quadro normativo,  stato reintrodotto, dal 1¡ luglio 2002, l'art. 108 delle NOIF, nuovamente in vigore dal 1¡ luglio 2002, in base al quale, all'inizio di ogni stagione sportiva, i club possono convenire con i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" accordi di svincolo, che si perfezionano e spiegano i loro effetti a fine stagione sportiva, da depositare, a pena di nullitˆÊ, presso i competenti comitati e divisioni della Lega Nazionale Dilettanti entro 20 giorni dalla stipulazione. Attraverso siffatto strumento, i calciatori, al momento del tesseramento, hanno la possibilitˆÊ di richiedere la contestuale stipulazione dello svincolo per accordo, affinchˆ© il rapporto si esaurisca al termine della stagione sportiva. Contestualmente all'abolizione del "vincolo a vita", nella suddetta trattativa perfezionato, sono state introdotte norme che impongono, nelle categorie dilettantistiche, l'impiego di un certo numero di atleti di determinate fasce di etˆÊ, incentivano la cura dei settori giovanili e dei vivai che, diversamente, se le società non trovassero, nel vincolo sportivo, adeguata garanzia di conservazione del rapporto di tesseramento, con possibilitˆÊ di inserire i propri giovani tesserati nella prima squadra, sarebbero destinati all'abbandono. "Oggi, le rose delle prime squadre - ha affermato il presidente della Lega Dilettanti - rappresentano il giusto mix tra atleti provenienti dal vivaio, grazie all'operativitˆÊ del vincolo sportivo, e giocatori di maggiore esperienza, "pescati" tra quelli di etˆÊ superiore a 25 anni, che giˆÊ possono beneficiare della libertˆÊ di status; al contrario, la liberalizzazione del vincolo sportivo rischia di provocare un'impennata nelle richieste di rimborso spese e indennitˆÊ varie da parte dei calciatori, arbitri di negoziare il proprio tesseramento fin dai 18 anni di etˆÊ, e, quindi, sbilanciare irreparabilmente il rapporto con le società a esclusivo beneficio dei primi". Circostanza, quest'ultima, che estenderebbe a dismisura la piaga del "professionismo di fatto", con conseguente pregiudizio economico, forse irreparabile, per le quasi 15.000 società affiliate LND. "Si moltiplicherebbero, infatti - ha evidenziato Tavecchio - anche in ambito LND, procuratori, agenti ed altri soggetti (da pi parti definiti una delle principali cause della crisi economica delle società "pro") che, forti della decadenza del vincolo annuale, a partire dalla maggiore etˆÊ, non avrebbero difficoltˆÊ alcuna a gestire vere e proprie "aste" per il tesseramento dei migliori talenti, ma non solo, con insopportabile crescita dei costi di gestione. Quelle stesse, identiche, conseguenze a quelle che hanno portato le istituzioni a ripensare una riforma del calcio professionistico". "Il mio auspicio - ha concluso Tavecchio -  che le forze politiche, nell'esame di un argomento tanto delicato e fondamentale per la sopravvivenza dello sport dilettantistico, diano ascolto anche a chi nel dilettantismo opera e ne costituisce il motore; parlo delle società, le quali, a causa di posizioni poco condivisibili quanto a modus operandi e fondatezza, potrebbero essere costrette a chiudere i battenti, disperdendo e vanificando, cosˆÂ, il sogno di quel milione e trecentomila tesserati, nel solo calcio, che, ogni fine settimana, praticano attivitˆÊ sportiva grazie alle compagini di appartenenza e ai loro sacrifici, fondati esclusivamente sul volontariato, lo spirito di aggregazione e la passione". nella foto: il presidente LND Carlo Tavecchio.