Diritto di cronaca: richiamo al rispetto del Regolamento

Il Comitato Interregionale ha ricevuto diverse segnalazioni di irregolaritˆÊ nella gestione delle immagini.

In relazione alla diffusione delle immagini delle partite del campionato di serie D della stagione sportiva 2009/2010 sono state segnalate al Comitato Interregionale alcune irregolaritˆÊ nella gestione delle immagini stesse ed, in particolare, del cosiddetto "diritto di cronaca" di cui all'art. 2 del Regolamento. Giova, pertanto, ricordare a tutte le società calcistiche nonchˆ© alle emittenti radiotelevisive che la materia  strettamente regolata dal Regolamento e dalla contrattazione individuale. In base alla normativa richiamata, il diritto di cronaca deve essere esercitato esclusivamente in differita, almeno quattro ore dopo il termine dell'incontro, nell'ambito dei telegiornali e delle trasmissioni a carattere informativo. L'utilizzo delle immagini deve essere contenuto entro i tre minuti complessivi per ciascun giorno di calendario solare della stagione sportiva 2009/2010 ed entro quattro minuti se nello stesso giorno si disputa pi di una partita di interesse generale nel singolo bacino di utenza dell'emittente televisiva. Il limite dei tre minuti non  superabile per singola partita. Inoltre, l'art. 2 del contratto di cessione dei diritti televisivi, espressamente prevede che: <<Ì¢‰âÂå_ 2.3. fatti salvi i diritti di diffusione concessi alle altre Emittenti nell'ambito del proprio bacino di utenza, all'Emittente  concesso altresˆÂ il diritto di radiodiffusione televisiva in differita delle partite giocate fuori casa dalla società, utilizzando eventualmente la registrazione effettuata dalla diversa Emittente titolare dei diritti televisivi della società ospitante, messa a di disposizione analogamente a quanto stabilito dal punto seguente. 2.4 L'Emittente , a sua volta, obbligata a mettere a disposizione della diversa Emittente titolare dei diritti televisivi della società ospite, la registrazione dell'incontro casalingo entro quindici minuti dalla fine della partita ed al titolo gratuito. Ì¢‰âÂå_>> Pertanto, si ribadisce l'obbligo posto a carico della Emittente titolare dei diritti televisivi della società ospitante di porre a disposizione gratuitamente ed entro quindici minuti dalla fine dell'incontro, le immagini della partita all'Emittente titolare di diritti televisivi della società ospite. Da questo rapporto obbligatorio sono, quindi, escluse le Emittenti non titolari di diritti televisivi di società appartenenti al campionato di Serie D2009/2010. Si precisa che ogni utilizzo contrario e/o difforme delle immagini e dei connessi diritti rispetto alla normativa vigente, non potrà essere ulteriormente tollerato dallo scrivente Comitato Interregionale che, quindi, porrˆÊ in essere ogni azione e/o ragione per la tutela della gestione dei diritti in nome e per conto delle società affiliate.